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Transizione 5.0 – facciamo chiarezza

Introduzione

Prima di parlare di 5.0 facciamo un passo indietro nel 2016, quando fu emanata la legge 4.0 per la quarta rivoluzione industriale, che aveva come obiettivo quello di incentivare gli acquisti di beni strumentali in quanto ci si era resi conto che il parco macchine italiano era molto obsoleto.

La legge si prefiggeva di rinnovare quindi in maniera più moderna e digitalizzata il parco macchine, inizialmente nella forma di iper-ammortamento, poi di credito d’imposta per incentivare il costruttore e l’end-user a fare investimenti in nuovo tecnologie.

Questa legge aveva dei punti obbligatori, che erano:

  • Controllo per mezzo di CNC/PLC
  • Interconnessione ai sistemi informatici
  • Interconnessione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica (gestionale)
  • Interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva

A questi punti si aggiungevano altri punti facoltativi:

  • Teleassistenza
  • Monitoraggio continuo delel condizioni di lavoro
  • Simulazione comportamento del processo

In questi 7 anni, nonostante il cambiamento dei parametri della legge, da un sondaggio è emerso che più del 60% degli imprenditori, senza questa legge, avrebbero ridotto o rinunciato a nuovi investimenti.

Da questa esperienza nasce l’idea della 5.0, che si prefigge altri obiettivi.

Questa legge ha l’obiettivo di trasformare, non solo le industrie, ma anche l’economia e la società, facilitando la transizione verso modelli produttivi che combinano efficienza energetica, digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

La differenza, rispetto alla precedente legge è che i fondi che finanziano la 5.0 arrivano dal PNRR, quindi sono fondi europei pari a 6,3 miliardi di Euro.

Risulta pertanto una legge più burocratica per quanto concerne l’adempimento dei requisiti, perché l’Europa è stata molto severa riguardo questo punto.

Una 4.0 evoluta

Nel 2015 nasceva il Credito di Ricerca e Sviluppo, nel 2016 diventava Transizione 4.0. Da quel momento il credito d’imposta diventa una forma piuttosto utilizzata dal governo per dare contributi al mondo produttivo, al posto dei contributi a pioggia, che venivano utilizzati nel passato e che non erano finalizzati a motivi precisi.

Nasce quindi prima il super-ammortamento e poi il credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 e con una certa fatica, nel 2024 entra in vigore, prima con un decreto legge di marzo e poi con una serie di decreti attuativi, linee guida e faq, la 5.0. Un parto piuttosto complesso !

Oggi è di fatto uno strumento utilizzabile.

Le metodologie di applicazione di queste norme sono davvero molto customizzate e possono differire da caso a caso, da azienda ad azienda, pertanto non è possibile fare un copia-incolla.

La 5.0 si basa prima di tutto sul concetto di 4.0. La prima condizione necessaria, infatti, per la Transizione 5.0 è che la macchina sia 4.0. Se lo è allora si andrà a vedere se questo genera efficientamento energetico.

Se genererà efficientamento energetico, allora, a quel 20% di aliquota di calcolo del credito d’imposta per la 4.0 si aggiungeranno delle premialità.

Queste premialità di fatto sono uno strumento finanziario, che però è generato da uno strumento tecnico.

Quindi la condivisione degli aspetti, prima tecnico, poi di efficientamento e fiscale, diventa lo strumento che poi l’azienda utilizza in compensazione tributaria sui propri F24.

Una norma piuttosto articolata

Rispetto alla precedente 4.0, la norma 5.0 è molto più articolata in quanto gli attori che entrano in campo non sono più semplicemente il perito, che assevera in tribunale che il macchinario rispetta la 4.0 e il commercialista, che utilizza il credito, ma possono entrare in gioco altre figure, come i tecnici per la misurazione ex-ante e ex-post, che formano un team grazie al quale è possibile ottenere quel credito d’imposta.

Certificazioni EX-ANTE e EX-POST

La certificazione ex ante consiste in una valutazione preliminare condotta da un valutatore indipendente, finalizzata a verificare che il progetto di innovazione rispetti i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo energetico complessivo. Al termine dell’investimento, è necessario procedere con la certificazione ex post, che conferma l’effettiva realizzazione degli interventi in linea con quanto stabilito nella certificazione ex ante.

I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ex-ante ed ex-post sono:

  • Gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339
  • Le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352
  • Gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi

Dalla macchina utensile al progetto innovativo

La 5.0 differisce dalla 4.0 anche per un altro punto, non è più la macchina utensile l’obiettivo del credito d’imposta ma è il progetto innovativo, nel quale ovviamente rientra la macchina utensile. Ed è il progetto innovativo a generare il valore del credito d’imposta.

All’interno del progetto innovativo verranno inseriti, una o più macchine utensili, ovvero i beni trainanti, ma anche dei beni trainati, ovvero beni che di per sè non sono parte di quel calcolo dell’efficientamento energetico, ma che vengono trainati nel calcolo complessivo del valore del progetto.

Facciamo un esempio:

Abbiamo una macchina che vale 200000 Euro e quella macchina raggiunge un efficientamento energetico, grazie al quale mi è consentito di generare un credito d’imposta del 45%. In questo progetto innovativo traino, con questa macchina, un impianto fotovoltaico del valore di 100000 Euro. Il mio credito d’imposta non sarà limitato ai 200000 Euro del valore della macchina ma sarà estendibile anche sul valore dell’impianto fotovoltaico. Avrò speso 300000 Euro e recupererò 135000 Euro in credito d’imposta.

L’elenco dei beni trainati e dei beni trainanti è già stato modificato più volte nel tempo e verrà ancora modificato per includere altri beni. E’ giusto ricordare che alcuni beni valgono nello specifico per alcune categorie e per alcuni generi merceologici ma non per altri.

Le fasce di valore del progetto

FasciaImporto dell’InvestimentoClasse 1Classe 2Classe 3
Prima0 – 2,5 milioni €35%40%45%
Seconda2,5 – 10 milioni €15%20%25%
Terza10 – 50 milioni €5%10%15%
  • Prima fascia: risparmio del 5%-10% su processo target o del 3%-6% sui consumi dell’unità produttiva
  • Seconda fascia: risparmio del 10%-15% su processo target o del 6%-10% sui consumi dell’unità produttiva
  • Terza fascia: risparmi superiori al 15% di uno specifico processo industriale oppure al 10% dei consumi dell’intera unità produttiva

Queste sono le fasce previste ad oggi, ma ci potrebbero essere novità nel caso passasse l’emendamento al decreto fiscale presentato da Matteo Gelmetti. Questo lo sapremo solo dal 18 dicembre, ma nel caso fosse confermato, le fasce si ridurrebbero a due e le aliquote aumenterebbero significativamente, presentando questa situazione:

FasciaImporto dell’InvestimentoClasse 1Classe 2Classe 3
Prima0 – 10 milioni €50%55%60%
Seconda10 – 50 milioni €15%20%25%

Iter

L’iter è particolarmente articolato, e viene descritto in questo modo nelle faq del governo.

https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/FAQ_MIMIT_2024.pdf

L’impresa beneficiaria deve registrarsi all’Area Clienti GSE e accedere al portale Transizione
5.0 (TR5) collegandosi, esclusivamente tramite SPID.

In fase di registrazione, se non si trova una tipologia di Operatore idonea, è possibile indicare
“Operatore credito d’imposta – Transizione 5.0”.

La procedura prevede i seguenti step attraverso la piattaforma informatica:

Prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0L’impresa trasmette la comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:
-il soggetto beneficiario
-il progetto di innovazione
-gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare
-l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante
-l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR
Si precisa che è che è necessario allegare tra l’altro la Certificazione ex ante (Allegato VIII) firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti
Esito della prenotazioneIl GSE, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione preventiva, previa verifica del corretto caricamento dei dati, della completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché del rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell’importo individuato dalla comunicazione preventiva
Conferma del 20%Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito prenotato trasmessa da GSE, l’impresa è tenuta a presentare una comunicazione contenente gli estremi delle fatture relativa all’eƯettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sia degli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo
Esito della confermaIl GSE, entro 5 giorni dalla trasmissione della documentazione, previe opportune verifiche, convalida la comunicazione di avanzamento.
Completamento del progettoA seguito del completamento del progetto di innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l’impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi PNRR. Tale comunicazione è corredata tra l’altro:
-dalla Certificazione ex-post (Allegato X) attestante l’eƯettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex-ante
-dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all’articolo 16, DM “Transizione 5.0” e della certificazione contabile di cui all’articolo 17, DM “Transizione 5.0”
Esito finaleIl GSE, entro 10 giorni dall’invio della documentazione, previa verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa beneficiaria il credito d’imposta utilizzabile in compensazione

Conservazione dei beni nello stesso luogo

Ultima nota importante: i dati registrati sui consumi DEVONO essere conservati per 5 anni dalla conclusione dell’investimento.

Conclusioni

Il piano Transizione 5.0 attualmente non sembra aver suscitato l’interesse atteso e le continue modifiche e correzioni e l’emendamento del 18 dicembre, atto a modificare le aliquote, hanno lo scopo di aumentare l’appetibilità per le imprese.

Sicuramente l’iter, essendo più articolato rispetto al piano Industria 4.0, viene visto come un ostacolo e una complicazione in più.

Inoltre la crisi in Germania riporta in primo piano il momento difficile che sta attraversando l’industria europea e non aiuta le imprese a investire.

Vedremo nei prossimi mesi se queste manovre avranno l’effetto voluto. Sicuramente è una grande opportunità che speriamo non venga sprecata.

Author

Andrea Pelizza

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